La Fondazione Adriano Olivetti è tra le prime fondazioni di natura culturale italiane in termini di longevità. Lo Statuto venne redatto dal Professor Alberto Predieri all’atto di costituzione della Fondazione nel 1962 ed è in vigore, salvo qualche modifica che non ne ha alterato la struttura portante, da oltre cinquant’anni. Lo Statuto testimonia l’identità fortemente sperimentale che contraddistingue la Fondazione Adriano Olivetti coerentemente con il mandato che i fondatori determinarono nella sua missione e coerentemente alla natura sperimentale e autenticamente riformatrice di tutta la vicenda olivettiana.

 

ARTICOLO 1
Il 12 gennaio 1962 si è costituita in Ivrea la Fondazione Adriano Olivetti al fine di promuovere l’opera culturale e sociale suscitata da Adriano Olivetti.

ARTICOLO 2 
1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare le iniziative e le attività culturali, che siano dirette a realizzare il benessere, l’istruzione e l’educazione dei cittadini, attraverso il progressivo diffondersi, in armonia con i principi della Costituzione, di forme comunitarie, rispondenti alla configurazione urbanistica, produttiva, sociale, ambientale e culturale della collettività, secondo le idee di Adriano Olivetti. A tal fine la Fondazione provvede alla conservazione dell’Archivio Storico della Fondazione stessa che raccoglie l’Archivio di Adriano Olivetti, Camillo Olivetti e della famiglia Olivetti, nonchè fondi provenienti da donazioni e depositi e una vasta biblioteca ed emeroteca.
2. Nell’ambito dei suoi fini e allo scopo di predisporre e attuare piani organici per il loro conseguimento, la Fondazione provvede alla prosecuzione dell’opera di studio e di sperimentazione, teorica e pratica, intrapresa da Adriano Olivetti. Tale attività può svolgersi a mezzo di un Centro studi, cui è attribuito il compito di predisporre e attuare programmi di studio e di sperimentazione, coordinando a tal fine anche altre eventuali iniziative, con particolare riguardo alla promozione, all’incoraggiamento e all’organizzazione degli studi che sono diretti ad approfondire la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso sociale.
3. In particolare la Fondazione persegue i suoi fini sviluppando, coordinando, sovvenzionando e promuovendo iniziative di istituti, enti e privati. Può altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonchè tutte le attività accessorie, in quanto integrative rispetto ad esso, nei limiti consentiti dalla legge.
4. La Fondazione ha la propria sede legale in Ivrea. Suoi uffici possono essere istituiti in altre città italiane o straniere.
5. Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è la tradizionale campana con cartiglio recante la scritta Humana Civilitas.

ARTICOLO 3 
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalle somme inizialmente versate dai fondatori come risulta dall’atto costitutivo;
b) dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) dai beni immobili e mobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
d) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, a incremento del patrimonio.

ARTICOLO 4 
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: – dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; – da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio; – da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dai “fondatori”, dai “sostenitori”, dagli “aderenti”, dagli “amici” o da ogni altro ente o persona che sia interessata ai suoi fini, e che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 5 
Possono ottenere la qualifica di “sostenitori” le persone fisiche o giuridiche e gli enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, che elargiscano alla Fondazione erogazioni di rilevante entità destinate ad incremento del patrimonio o del fondo di gestione. Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di prestabilire criteri oggettivi, rivedibili anche annualmente, al fine di accertare l’entità delle predette erogazioni che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 60.000,00 Euro annui. Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche e gli enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, i cui contributi in ogni caso non siano inferiori ai 3.000,00 Euro annui. Il Consiglio di Amministrazione potrà rivedere questa cifra, anche annualmente, elevandone l’importo. Possono ottenere la qualifica di “amici” le persone fisiche o giuridiche e gli enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni siano inferiori ai limiti di cui sopra, secondo quanto previsto dai regolamenti successivi.

ARTICOLO 6 
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Segretario Generale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 7 
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dei suoi componenti.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La scelta deve avvenire tra i componenti del consiglio stesso.
3. Entrambi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 8 
Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza il Presidente medesimo può dettare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni. Il Presidente ha poteri di coordinamento e di supervisione delle iniziative culturali e dei programmi di ricerca della Fondazione.

ARTICOLO 9 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri. Di esso fanno parte:
a) i “fondatori”;
b) altri componenti designati per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza di almeno un componente scelto tra i “sostenitori” e di almeno un componente scelto tra i discendenti in linea retta o, in mancanza, tra i parenti in linea collaterale di Adriano Olivetti.
In caso di cooptazione, il Consiglio deve comunicare immediatamente al designato la notizia della propria deliberazione. Qualora il designato non depositi la dichiarazione di accettazione entro quattordici giorni dal ricevimento di tale notizia, il suo silenzio costituisce rifiuto e il Consiglio, presone atto, può procedere ad una nuova cooptazione. I membri del Consiglio di Amministrazione acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni immediatamente dopo il deposito dell’accettazione della carica.

ARTICOLO 11 
I membri del Consiglio di Amministrazione “fondatori” durano in carica a vita. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni, morte o impedimento personale, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti dal Consiglio stesso mediante cooptazione entro trenta giorni.

ARTICOLO 12 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. La convocazione deve di regola essere fatta almeno due volte l’anno entro il 30 novembre di ciascun anno per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni volta che ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

ARTICOLO 13 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione della Fondazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:
a) approva i bilanci;
b) delibera i regolamenti;
c) approva i piani di lavoro ed i programmi della Fondazione predisposti dal Comitato esecutivo;
d) nomina il Segretario Generale;
e) nomina un membro del Comitato esecutivo;
f) nomina, se ne ravvisa l’opportunità, il Direttore Generale specificandone i compiti;
g) delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche allo statuto;
h) determina l’indennità di carica del Presidente, del Segretario Generale e dell’eventuale Direttore Generale;
i) nomina eventuali procuratori generali o speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.
j) delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti da parte dei “sostenitori”.

ARTICOLO 14 
Il Consiglio di Amministrazione adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti i provvedimenti per la costituzione, per la organizzazione e il funzionamento del Centro Studi previsto dall’art. 2.

ARTICOLO 15 
Il Consiglio di Amministrazione validamente si riunisce con la presenza di almeno metà dei componenti quando non siano richieste maggioranze qualificate; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente sarà prevalente. Il Segretario Generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed a uno dei Consiglieri presenti, designati di volta in volta dal Consiglio.

ARTICOLO 16
Fanno parte del Comitato esecutivo il Presidente, il Vice Presidente, un terzo componente eletto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e, infine, il Segretario Generale, quest’ultimo senza diritto di voto. Il Comitato esecutivo: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega; b) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; c) delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, da parte degli “aderenti” e degli “amici”; d) provvede alla istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione; e) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti e privati, di attività di studio o di sperimentazione, fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da offrire alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione; f) delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione, ad eccezione delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione; g) predispone i piani di lavoro ed i programmi della Fondazione. Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 17
Il Segretario Generale dirige, sotto la supervisione del Presidente, il Centro Studi istituito a norma del precedente articolo 2, comma 2, presenta al Consiglio di Amministrazione il programma delle ricerche e delle iniziative culturali da svolgere approvato dal Comitato Direttivo del Centro Studi, cura la realizzazione delle iniziative culturali e di ricerca della Fondazione. In mancanza del Direttore Generale, il Segretario Generale sovrintende all’andamento degli uffici e degli organismi della Fondazione e all’attività del personale.

ARTICOLO 18 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone che abbiano adeguata professionalità e iscritte nell’albo dei revisori contabili. Al Consiglio di Amministrazione spetta anche la designazione del Presidente del collegio. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti del collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 
La Fondazione è soggetta al controllo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ARTICOLO 20
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. L’eventuale scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 c.c., o quelle di trasformazione previste dall’articolo 28, comma 1, c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 28 c.c. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti all’Ente o agli Enti, individuati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che, a insindacabile giudizio discrezionale del Consiglio stesso, perseguono i medesimi fini della Fondazione e si richiamino in modo esplicito al nome e al pensiero di Adriano Olivetti. Nel caso si addivenisse per qualche motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 21
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

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